Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell’intermediario ETISICURA SRL a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo: Corso Benedetto Croce 27/e, 10135 – Torino (TO), o via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@etisicura.it indicando:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l’assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it, integrando le informazioni sopra richieste da (1) a (4) con la copia del reclamo presentato ad Etisicura e dell’eventuale riscontro ricevuto.
Per le controversie relative al presente contratto, gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.
Arbitro Assicurativo
Risoluzione delle controversie mediante ricorso all’Arbitro Assicurativo
Il contraente ha la facoltà di:
presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.
Comunicazione Arbitro Assicurativo
per tutti i Clienti
Informazione riguardante la possibilità a favore dei clienti di ricorrere all’Arbitro Assicurativo che è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.
Gentile cliente,
informiamo che dal 15 gennaio 2026, oltre alla possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità di vigilanza, se non si è soddisfatti dell’esito del reclamo all’Impresa o se non si riceve riscontro entro il termine di legge di 45 giorni dalla ricezione del reclamo stesso da parte della Compagnia, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo.
Si può accedere a questa nuova modalità tramite il sito www.arbitroassicurativo.org dove sono indicati i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e tutte le indicazioni necessarie.